Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44184/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being fact-based, non-specific, and exceeding scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44184/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Formisano Gabriele inadmissible, ordering him to pay court costs. The court rejected arguments regarding factual errors, lack of legal reclassification, and excessive sentencing, noting these fall within the trial court's discretion. Consequently, the appeal was dismissed because it contained mere complaints rather than specific legal arguments required for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist merely of factual complaints, lack specific argumentation against the lower court's reasoning, or concern matters reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual complaints barred lack of specific argumentation judicial discretion sentencing non-specific appeal grounds abuso di carte-chèques truffa in materia di credito danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 493 ter cod. pen.
Art. 615 quater cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
pen., non è consentito dalla legge in sede 'di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di ricettazione nel delitto di cui all'art. 624 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 624 cod. pen
pen., non è consentito dalla legge in sede 'di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di ricettazione nel delitto di cui all'art. 624 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GABRIELE nato a BOSCOTRECASE il 25/05/1959 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Formisano Gabriele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 493 ter, 615 quater e 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede 'di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di ricettazione nel delitto di cui all'art. 624 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che non vi è stata alcJna dichiarazione dell'imputato idonea a supportare una diversa ricostruzione della vicenda e che non può, a tal fine, attribuirsi valore dirimente di segno contrario al contenuto arco temporale decorso tra il furto e l'utilizzo indebito della carte di credito; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, ,in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi tra i quali la mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento celle circostanze attenuanti generiche, i numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio a carico dell'imputato e la gravità dei reati oggetto del presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore I