Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit issues and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Lavric Mihaela inadmissible and ordered her to pay costs. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level, finding them non-specific. The second ground was deemed impermissible in a legality review, while the third involved merit evaluations beyond the court's scope. Consequently, the entire appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for a legality challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected at the appellate level, contains manifestly unfounded claims regarding statutory application, or involves substantive merit evaluations not subject to legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVRIC MIHAELA nato il 24/09/1976 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lavric Mihaela , ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen.,. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; considerato che il terzo motivo di ricorso implica valutazioni di merito, su cui non è possibile alcun sindacato in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres,Vle