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Ordinanza — n. 44174/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44174/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44174/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO MARISA nato a CANALE il 07/04/1940 SALVATI CARLO nato a POGGIOMARINO il 15/05/1959 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Franco Marisa e Salvati Carlo; osservato che l'unico motivo del ricorso di Franco Marisa, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza degli artifici e dei raggiri, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda, in particolare pag. 5 ove è descritta la condotta dell'odierna ricorrente che correttamente viene ricondotta al delitto di truffa integrato nei suoi singoli elementi costitutivi), e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 44174/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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esame delle censure formali censura dell'accertamento dei fatti esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni inverosimili obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO MARISA nato a CANALE il 07/04/1940 SALVATI CARLO nato a POGGIOMARINO il 15/05/1959 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Franco Marisa e Salvati Carlo; osservato che l'unico motivo del ricorso di Franco Marisa, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza degli artifici e dei raggiri, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda, in particolare pag. 5 ove è descritta la condotta dell'odierna ricorrente che correttamente viene ricondotta al delitto di truffa integrato nei suoi singoli elementi costitutivi), e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; considerato che ad analoghe considerazioni è possibile pervenire in ordine a quanto esposto nel ricorso del Salvati che parimenti deduce l'insussistenza degli artifici e dei raggiri a fronte di una logica e non incongrua motivazione fornita dalla corte di appello che ha adeguatamente indicato le ragioni del suo convincimento e il compendio probatorio utilizzato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre