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Ordinanza — n. 44170/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44170/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO ROCCO nato a BRINDISI il 04/10/1966 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso di Convertino Rocco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale sin relazione alla qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. nonché in virtù dell'assenza degli elementi costitutivi del reato de qua, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 44170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. nonché in virtù dell'assenza degli elementi costitutivi del reato de qua, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa contraffazione di merci ricorso per cassazione truffa in materia di credito reato economico reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Convertino Rocco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale sin relazione alla qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO ROCCO nato a BRINDISI il 04/10/1966 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Convertino Rocco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale sin relazione alla qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. nonché in virtù dell'assenza degli elementi costitutivi del reato de qua, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Preside te