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Ordinanza — n. 44165/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44165/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANACCIO CARMINE nato a GUARDIAGRELE il 31/01/1976 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Panaccio Carmine; considerato che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (cfr. pag.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 44165/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.

Parole chiave

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reato politico denuncia penale libertà d'espressione diffamazione propaganda politica reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANACCIO CARMINE nato a GUARDIAGRELE il 31/01/1976 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Panaccio Carmine; considerato che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (cfr. pag.

2) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; che la corte di appello ha correttamente affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. sulla base degli elementi descritti in modo puntuale ed analitico nella sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.