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Ordinanza — n. 44164/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44164/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINI GIANCARLO (CUI 01D4P1S) nato a ACQUI TERME il 07/06/1977 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \ CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sini Giancarlo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il tentativo del reato di cui all'art. 55 comma 9 D. Lgs. 231/2007 - oggi confluito nell'art. 493-ter cod. pen. - , non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto appa,renti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 44164/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è manifestamente infondato a fronte di una corretta e non illogica motivazione da parte della corte di appello la quale ha fatto buon uso dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques spese giustificate dall'uso commerciale divieto di pagamento irregolarità finanziarie ripetibili dell'avvocato spese professionali

Disposizioni normative citate

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art. 493-ter cod. pen
231/2007 - oggi confluito nell'art. 493-ter cod. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINI GIANCARLO (CUI 01D4P1S) nato a ACQUI TERME il 07/06/1977 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \ CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sini Giancarlo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il tentativo del reato di cui all'art. 55 comma 9 D. Lgs. 231/2007 - oggi confluito nell'art. 493-ter cod. pen. - , non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto appa,renti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen.

è manifestamente infondato a fronte di una corretta e non illogica motivazione da parte della corte di appello la quale ha fatto buon uso dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528; Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 259980; Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044; Sez. 5, n. 2910 del 07/12/2023, dep. 2024, Kakhaber, Rv. 285845); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 20