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Ordinanza — n. 44163/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44163/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Coppola Massimo inadmissible due to the lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 628 of the Penal Code, but the court found his arguments generic and repetitive of issues already rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of second instance, lacking a specific correlation with the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 591 c.p.p. generic grounds repetitive arguments criminal liability procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 628 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA MASSIMO nato a TORINO il 08/02/1979 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Coppola Massimo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.628 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano in particolare le pagine 3,4 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 12/11/2024 Il consigliere est. Il Presidente