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Ordinanza — n. 44162/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44162/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLINO SEBASTIANO nato a TORINO il 27/11/1977 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letti il ricorso e la memoria presentata nell'interesse di Coppolino Sebastiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 628 comma 1 e comma 3 n. 1 cod. pen. e che, specificatamente, contesta l'inutilizzabilità del verbale di riconoscimento fotografico reso da un testimone nel corso delle indagini preliminari, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ponendosi, inoltre, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda sul punto Sez. 2 n. 25122 del 07/03/2023, Zuka, Rv. 284859, Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che reiteratamente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 comma 1 e comma 3 n. 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7-9 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44162/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali rapina qualificata indagine penale suppletiva reato flagrante scemata imputabilità prove acquisite illegalmente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLINO SEBASTIANO nato a TORINO il 27/11/1977 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria presentata nell'interesse di Coppolino Sebastiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 628 comma 1 e comma 3 n. 1 cod. pen. e che, specificatamente, contesta l'inutilizzabilità del verbale di riconoscimento fotografico reso da un testimone nel corso delle indagini preliminari, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ponendosi, inoltre, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda sul punto Sez. 2 n. 25122 del 07/03/2023, Zuka, Rv. 284859, Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che reiteratamente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 comma 1 e comma 3 n. 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7-9 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 12/11/2024 Il consigliere est. DEPOSITI\TA Il Preside Giuseppe Coscio