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Ordinanza — n. 44157/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44157/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44157/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATELLARO ALESSIO nato a PALERMO il 13/05/1986 PATELLARO ANTONINO nato a PALERMO il 26/04/1981 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44157/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente ritenuto logiche e coerenti le dichiarazioni rese dalla p.o.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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valutazione della credibilità abbandono del procedimento per truffa verosimiglianza dei motivi d'asilo censura dell'apprezzamento delle prove difetto di motivazione motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATELLARO ALESSIO nato a PALERMO il 13/05/1986 PATELLARO ANTONINO nato a PALERMO il 26/04/1981 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Patellaro Alessio e Patellaro Antonino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, quali, nel caso di specie, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente ritenuto logiche e coerenti le dichiarazioni rese dalla p.o.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 12/11/2024 Il consigliere est. I