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Ordinanza — n. 44154/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44154/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44154/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC DRAGAN nato il 06/05/1975 MARCHESI FABIANA nato a SASSARI il 20/07/1984 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44154/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione obbligo di articolare le censure motivazione inadeguata delle censure costituzionali riscossione di prestazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC DRAGAN nato il 06/05/1975 MARCHESI FABIANA nato a SASSARI il 20/07/1984 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Hadzovic Dragan e Marchesi Fabiana; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt.110 e 648 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano in particolare le pagine 4,5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 12/11/2024 Il consigliere est. Il Preside te' G