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Ordinanza — n. 44153/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44153/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44153/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANO CARMINE nato a NAPOLI il 06/01/1969 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso di Ottaviano Carmine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, complessivamente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44153/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANO CARMINE nato a NAPOLI il 06/01/1969 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ottaviano Carmine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, complessivamente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 12/11/2024 Il consigliere est. Il Presi G