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Ordinanza — n. 44152/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44152/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44152/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARA ALESSANDRO nato a SAVONA il 08/02/1976 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Panara Alessandro; lette altresì le conclusioni fatte pervenire in cancelleria; osservato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione lamentando, in particolare, l'assenza di prova del possesso del bene ricettato in capo all'odierno ricorrente, non è consentito poiché, oltre a dedurre mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che eccepisce, tra l'altro genericamente, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo; che trattandosi di ricettazione commessa in epoca prossima e successiva al 26 gennaio 2017 non si può certamente ritenere maturata la prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44152/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.

Parole chiave

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ricorso per cassazione recidiva procedure di ricorso azione revocatoria motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARA ALESSANDRO nato a SAVONA il 08/02/1976 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Panara Alessandro; lette altresì le conclusioni fatte pervenire in cancelleria; osservato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione lamentando, in particolare, l'assenza di prova del possesso del bene ricettato in capo all'odierno ricorrente, non è consentito poiché, oltre a dedurre mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che eccepisce, tra l'altro genericamente, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo; che trattandosi di ricettazione commessa in epoca prossima e successiva al 26 gennaio 2017 non si può certamente ritenere maturata la prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.