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Ordinanza — n. 44146/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44146/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44146/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTISANO SIMONETTA nato a CROTONE il 10/01/1977 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; E CONSIDERATO IN 'DIRITTO Letto il ricorso di Pantisano Simonetta, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che correttamente la Corte di appello non ha dato conto della memoria difensiva del 23 novembre 2013, in quanto i motivi ivi dedotti, relativi all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e al diniego della circostanza di cui all'art. 131 bis cod. pen., non si limitavano a motivi già svolti, ma erano censure nuove, come tali inammissibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 44146/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che correttamente la Corte di appello non ha dato conto della memoria difensiva del 23 novembre 2013, in quanto i motivi ivi dedotti, relativi all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e al diniego della circostanza di cui all'art. 131 bis cod. pen., non si limitavano a motivi già svolti, ma erano censure nuove, come tali inammissibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese censure tardive spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
e al diniego della circostanza di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTISANO SIMONETTA nato a CROTONE il 10/01/1977 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN 'DIRITTO Letto il ricorso di Pantisano Simonetta, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che correttamente la Corte di appello non ha dato conto della memoria difensiva del 23 novembre 2013, in quanto i motivi ivi dedotti, relativi all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e al diniego della circostanza di cui all'art. 131 bis cod. pen., non si limitavano a motivi già svolti, ma erano censure nuove, come tali inammissibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi4e