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Ordinanza — n. 44139/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism ground in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44139/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Di Martino inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The sole ground of appeal alleged a defect in reasoning regarding the existence of recidivism, which the court found was not properly raised. The court ruled that this specific issue must have been contested as a separate motive in the prior appeal stage, as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; A ground of appeal alleging a defect in reasoning regarding recidivism is inadmissible in cassation if it was not previously deduced as a specific motive of appeal.

Parole chiave

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recidivism ground defect in reasoning inadmissibility appeal procedural defect cassation review recidiva nell'infrazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO DAVIDE nato a SIRACUSA il 19/10/1977 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Martino Davide; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila In favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.