Ordinanza — n. 44130/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADORI FRANCESCO nato a BAGNO A RIPOLI il 20/09/1983 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Amadori Francesco, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è inammissibile in quanto non proposto in appello; a tale proposito si deve ricordare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); inoltre, il motivo è assolutamente generico, non essendosi confrontato in alcun modo con la sentenza di primo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44130/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADORI FRANCESCO nato a BAGNO A RIPOLI il 20/09/1983 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Amadori Francesco, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è inammissibile in quanto non proposto in appello; a tale proposito si deve ricordare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); inoltre, il motivo è assolutamente generico, non essendosi confrontato in alcun modo con la sentenza di primo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.