Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43988/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error, upholding lower court's penalty discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Pietro Bellini's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding sentencing errors and lack of motivation. Bellini argued that the appellate court violated Articles 132 and 133 of the Penal Code by failing to properly weigh his written apologies and personal distress. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion and requires only logical reasoning, which the lower court provided by rejecting the mitigating effect of Bellini's emotional state on violent acts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty is a matter of judicial discretion; a cassation appeal challenging the congruity of the sentence is inadmissible if the lower court's reasoning is logical and based on case findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial discretion sentencing inadmissible cassation appeal penal code articles 132 133 logical reasoning requirement mitigating circumstances rejection errore nella commisurazione della pena caso poco grave pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINI PIETRO ( CUI044GTQM) nato a FUCECCHIO il 29/09/1967 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Pietro Bellini deduce congiuntamente l'inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione nella determinazione della pena; Considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex plurimis:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142); Considerato che la Corte di appello ha rilevato, con motivazione congrua, che le dichiarazioni di scusa e di giustificazione rese dall'imputato per iscritto non possono attenuare la gravità dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento commessi, in quanto le sue condizioni di prostrazione personale in seguito alla separazione dalla compagna e dalle figlie, peraltro risalente ad alcuni mesi prima, non possono giustificare condotte violente;

Ritenuto, dunque, che la determinazione della pena operata dalla Corte di appello è immune da censure, in quanto la Corte di appello ha rilevato, con motivazione logica e aderente alle risultanze di causa, la gravità della condotta del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3