Italian Supreme Court dismisses appeal against sentence for procedural error in penalty calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a sentencing decision against Algert Xhakoj, arguing the penalty was illegal due to a failure to increase punishment for formal concurrence of crimes. The court found the appeal manifestly unfounded because the Public Prosecutor challenged the determination of the penalty rather than its legality under specific statutory limits. Consequently, the court declared the appeal inadmissible as it did not fall within the narrow scope of reviewable grounds for sentences of application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 81, comma 1, cod. pen.: Appeals against sentences of application are limited to specific grounds such as legal error in penalty determination, and challenges to the calculation steps are inadmissible if the final penalty remains within statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: XHAKOJ ALGERT nato il 26/08/1994 avverso la sentenza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; rk--4 OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre avverso la sentenza di applicazione emessa nei confronti di Algert Xhakoj per illegittimità della pena inflitta e, segnatamente, per violazione dell'art. 81, comma primo, cod. pen., in relazione al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati nella condotta di cui all'art.337 cod. pen., in quanto la condotta di resistenza sarebbe stata posta in essere ai danni di più operanti di polizia;
Rilevato che il motivo è manifestamente infondato; Ritenuto, infatti, che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 — 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) e, dunque, «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Considerato che il pubblico ministero ricorrente ha dedotto l'illegittimità della determinazione della pena nel caso di specie e non già la sua illegalità, in quanto la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchetino, Rv. 283886 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 31