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Ordinanza — n. 43983/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to unqualified counsel and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Cifarelli inadmissible. The court ruled that the appeal was submitted by a lawyer unqualified to practice before the Supreme Court and lacked the specific legal grounds required under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 100 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassazione is inadmissible if filed by a lawyer unqualified to practice before the Court or if the grounds lack the specific legal censure required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal unqualified counsel Code of Criminal Procedure specific grounds requirement Cassazione admissibility allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIFARELLI GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 09/06/1971 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Cifarelli è inammissibile, in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Considerato che, inoltre, i motivi proposti sono inammissibili, per difetto di specificità, in quanto si limitano ad esprimere mero dissenso dalla decisione impugnata, senza formulare censure ascrivibili ai vizi denunciabili nel giudizio di legittimità, secondo l'elencazione tassativa dell'art. 606 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024