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Ordinanza — n. 43982/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCUZZI GIOACCHINO nato a BARI il 01/06/1990 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Gioacchino Boccuzzi, con il primo motivo, deduce la tardiva comunicazione in via telematica delle conclusioni del procuratore generale nel giudizio di appello, e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato per tardività della sua deduzione nel giudizio di cassazione, in quanto nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (ex plurimis:

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 43982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 10864 del 1/02/2024, Benkaba, Rv. 286087-01); Considerato che il secondo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente rilevato come il ricorrente abbia commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale mentre era sottoposto a misura cautelare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato prove tardive corrispondenza con il difensore trasmissione spontanea di mezzi di prova notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCUZZI GIOACCHINO nato a BARI il 01/06/1990 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Gioacchino Boccuzzi, con il primo motivo, deduce la tardiva comunicazione in via telematica delle conclusioni del procuratore generale nel giudizio di appello, e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato per tardività della sua deduzione nel giudizio di cassazione, in quanto nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (ex plurimis:

Sez. 5, n. 10864 del 1/02/2024, Benkaba, Rv. 286087-01); Considerato che il secondo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente rilevato come il ricorrente abbia commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale mentre era sottoposto a misura cautelare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i