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Ordinanza — n. 43981/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise specific statutory arguments at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43981/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Leonardo Verlingieri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for mitigating circumstances, conditional suspension, and non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code, but the Court found these claims either repetitive of rejected appeal arguments or never properly raised in the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific grounds and failed to meet procedural requirements for raising new statutory defenses.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic or non-specific grounds that merely repeat rejected arguments are inadmissible, and new statutory defenses must be raised in the appeal stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 131 bis conditional suspension procedural requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
23014 del 29/04/2021, B., 281521); Considerato che la censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
23014 del 29/04/2021, B., 281521); Considerato che la censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano
230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Considerato che la censura relativa all'omessa applicazione dell'art.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
è inammissibile, in quanto non è stata dedotta con i motivi di appello (ex plurimis: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERLINGIERI LEONARDO nato a FOGGIA il 07/05/2000 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Leonardo Verlingieri deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanze attenuanti, del beneficio della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che le censure relative al diniego della circostanze attenuanti e del beneficio della sospensione condizionale della pena sono inammissibili, in quanto sono meramente reiterative di motivi di appello disattesi dalla Corte di appello di Bari con motivazione logica e congrua, a pag. 4 della sentenza impugnata;

Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Considerato che la censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. è inammissibile, in quanto non è stata dedotta con i motivi di appello (ex plurimis: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il