Cassation court dismisses appeal claiming particular leniency for escape, citing significant duration and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Paolo Matrella inadmissible regarding the claim of particular leniency for his 2018 escape. Matrella argued he only left his home to return to prison, but the Court of Appeal rejected this, noting the 24-hour duration and his history of similar offenses. The court ruled that reinterpreting trial findings to suggest leniency is impermissible in cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The claim of particular leniency based on an alternative reading of trial facts is inadmissible in cassation when the lower court has already assessed the duration and recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRELLA FRANCESCO PAOLO nato a CERIGNOLA il 17/01/1984 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; trir OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Francesco Paolo Matrella deduce la violazione dell 'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con eCtoet s.ck. riferimento all'omessa applicazione dellaron punibilità per particolare tenuità del reato di evasione commesso in Trani in data 19 ottobre 2018, in quanto il ricorrente si sarebbe allontanato dalla propria abitazione solo per far rientro in carcere;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità; Considerato, inoltre, che la Corte di appello di Bari ha non illogicamente escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, in considerazione della significativa durata dell 'evasione, durata quasi ventiquattro ore, nonché dell'assenza di una giustificazione i questo contegno e dei precedenti specifici del ricorrente per plurimi delitti di evasione commessi negli anni 2012, 2013 e 2016;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ott