Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43979/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43979/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 14/01/1987 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Martiradonna, con unico motivo, deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in nove mesi e di sessanta euro di multa per il delitto di atti persecutori contestato al capo 2); Considerato che il primo è manifestamente infondato, in quanto secondo le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43979/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la Corte di appello ha motivato implicitamente la determinazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione in relazione alla gravità delle condotte accertate di atti persecutori e in misura non illogica in relazione all'entità e alla durata delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali gravità della pena riesame dell'entità pena assenza di persecuzione pena complessiva pene condizionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 14/01/1987 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Martiradonna, con unico motivo, deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in nove mesi e di sessanta euro di multa per il delitto di atti persecutori contestato al capo 2); Considerato che il primo è manifestamente infondato, in quanto secondo le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico;

Rilevato che la Corte di appello ha motivato implicitamente la determinazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione in relazione alla gravità delle condotte accertate di atti persecutori e in misura non illogica in relazione all'entità e alla durata delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre