Ordinanza — n. 43979/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 14/01/1987 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Martiradonna, con unico motivo, deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in nove mesi e di sessanta euro di multa per il delitto di atti persecutori contestato al capo 2); Considerato che il primo è manifestamente infondato, in quanto secondo le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43979/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la Corte di appello ha motivato implicitamente la determinazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione in relazione alla gravità delle condotte accertate di atti persecutori e in misura non illogica in relazione all'entità e alla durata delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 14/01/1987 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Martiradonna, con unico motivo, deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in nove mesi e di sessanta euro di multa per il delitto di atti persecutori contestato al capo 2); Considerato che il primo è manifestamente infondato, in quanto secondo le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico;
Rilevato che la Corte di appello ha motivato implicitamente la determinazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione in relazione alla gravità delle condotte accertate di atti persecutori e in misura non illogica in relazione all'entità e alla durata delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre