Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts and insufficient motivation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Laccetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for insufficient reasoning regarding mitigating circumstances and sentencing, but the Court ruled that such claims require specific factual references rather than mere legal principles. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma primo, lett. e), c.p.p.; Sez. 6, n. 46308/2012; Sez. 1, n. 2933/1990; Sez. 4, n. 38202/2016: A cassation appeal based solely on the insufficiency of motivation is inadmissible unless it contains specific factual references to the contested decision, as general legal principles alone do not suffice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACCETTI ANTONIO nato a FOGGIA il 30/08/2001 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; ì-- ' OSSERVA Ritenuto che il difensore di Antonio Laccetti, con il primo motivo, deduce l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, con il secondo motivo, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945;
Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451 - 01) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Rilevato, inoltre, che entrambi i motivi sono inammissibili, per difetto di specificità, in quanto si risolvono nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 otto