Cassation court dismisses appeals for lack of merit and procedural violations regarding sentencing and conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Mauro Primitivo and Giuseppe Castelluzzo inadmissible. The defense argued for a sentencing review and a violation of Article 337 of the Penal Code, but the court found these grounds unfounded. The court ruled that the lower court's sentencing was logical and that the second appeal improperly sought a re-evaluation of factual findings, which is prohibited in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 337 c.p.: Appeals based on logical flaws in sentencing or attempts to re-evaluate factual findings are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRIMITIVO MAURO nato a TRICASE il 01/10/1976 CASTELLUZZO GIUSEPPE nato a LECCE il 13/07/1981 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; (L • OSSERVA Ritenuto che il difensore di Mauro Primitivo, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico;
Rilevato che la Corte di appello ha motivato la determinazione della pena non illogicamente in ordine alla gravità delle condotte accertate, indipendentemente dall'erroneo riferimento al minimo della pena; Considerato che il difensore di Giuseppe Castelluzzo, con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta; Rilevato che il motivo è inammissibilmente volto a pervenire ad un diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 o