Italian court dismisses appeal for lack of specificity, rejecting mere legal principle assertions without case references.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Grisafi inadmissible due to a lack of specificity in his sole ground of complaint. Grisafi argued for a violation of law regarding his criminal liability, but the court found his submission consisted only of general jurisprudential principles and legal norms without referencing the specific facts of the contested judgment. Consequently, the court rejected the appeal and ordered Grisafi to pay the opposing party's costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely enunciates legal principles or norms without providing a minimal reference to the specific provisions of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISAFI PASQUALE nato a PALERMO il 29/10/1950 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pasquale Grisafi deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione relativa all'affermazione della propria responsabilità penale; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, come nella specie, si risolva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024