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Ordinanza — n. 43972/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding alternative reading of facts and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43972/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Pompeo Masone inadmissible for failing to meet procedural requirements. The court rejected the first ground as an impermissible alternative reading of trial facts and the third ground for lacking specific references to the contested judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 576 cod. pen.: Appeals must avoid alternative fact readings and must specifically reference the contested judgment's provisions rather than merely stating general principles.

Parole chiave

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inadmissibility appeal alternative fact reading lack of specificity resistance public official aggravating circumstance Cassation procedure court costs fine violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen.
pen., in quanto il ricorrente si sarebbe esclusivamente divincolato per sottrarsi al controllo con le forze dell'ordine, con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 576 cod.
art. 337 cod. pen
art. 576 cod. pen
pen., in quanto il ricorrente si sarebbe esclusivamente divincolato per sottrarsi al controllo con le forze dell'ordine, con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 576 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado
pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado, Rv.
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
283159 - 01), Rilevato che il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASONE POMPEO nato a BENEVENTO il 08/08/1965 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Pompeo Masone, con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente si sarebbe esclusivamente divincolato per sottrarsi al controllo con le forze dell'ordine, con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 576 cod. pen. con riferimento al delitto di lesioni, e, con il terzo motivo, il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado, Rv. 283159 - 01), Rilevato che il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31