Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to general misrepresentation of facts and alternative fact versions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessia Stringi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The defense argued for violations of the Penal Code and misrepresentation of the search report, claiming the defendant was merely passive rather than an accomplice. The court rejected these claims as they amounted to proposing alternative readings of the trial record, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; 73 d.P.R. 309/1990: Appeals based on general misrepresentation of facts or proposing alternative versions of the trial record are inadmissible in cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRINGI ALESSIA nato a CALTANISSETTA il 28/01/1986 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alessia Stringi, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3097 con il secondo motivo il travisamento del verbale di perquisizione e, con il terzo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta della ricorrente, che sarebbe stata meramente passiva e non già di agevolazione o di rafforzamento del proposito criminoso del coimputato;
Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto le censure proposte, a tacere della loro aspecificità, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto, non consentita in sede di legittimità; Rilevato che il difensore, con motivi aggiunti, ha dedotto il vizio di travisamento della prova per invenzione e la violazione degli artt. 110, cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990; Ritenuto che tali motivi sono inammissibili, in quanto il travisamento dedotto si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie e, comunque, risulta manifestamente infondato alla luce delle risultanze degli atti;
Considerato che il vizio di violazione di legge proposto nei motivi aggiunti si risolve nella deduzione di una versione alternativa, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il