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Ordinanza — n. 43969/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding drug quantity and sentencing evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by failing to assess the specific quantity of drugs, which allegedly affected the evaluation of the offense's minor nature. The court rejected this claim as non-specific because the appellant merely repeated a previously dismissed criticism without addressing the specific details of the drug distribution conduct or the number of incidents found in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 73d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; An appeal is inadmissible for lack of specificity if the appellant merely reiterates a previously dismissed criticism without engaging with the specific factual findings and reasoning of the lower court judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity drug quantity assessment minority of conduct reiteration of previous criticism dipendenza da sostanze stupefacenti inchiesta per reati di droga sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIANLUCA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/02/1995 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; t OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Gianluca Di Maio deduce l'errata applicazione dell'art. 73d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto il mancato accertamento da parte dei giudici di merito della quantità della sostanza stupefacente vizierebbe la valutazione relativa alla non tenuità della condotta ai sensi del quinto comma della disposizione predetta;

Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a riproporre una censura già congruamente disattesa dalla Corte di appello non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e, segnatamente, con il rilievo delle specifiche modalità della condotta, con il numero di episodi di cessione accertati e la loro commissione nell'ambito della gestione di una piazza di spaccio di cocaina (alle pagg. 31 e 32 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre