Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Senator Roberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a violation of Article 337 of the Penal Code and a defect in reasoning regarding his criminal responsibility for resisting a public official. The court ruled that the challenge merely proposed an alternative reading of the trial record rather than demonstrating a distortion of evidence, which falls exclusively within the competence of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or propose alternative interpretations of the evidence, as such assessments are reserved solely to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE ROBERTO nato a VIETRI SUL MARE il 26/11/1972 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; \53 OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Roberto Senatore deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della propria penale responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottob