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Ordinanza — n. 43967/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing for arbitrary reasons exercise after charge reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in reclassifying extortion to arbitrary reasons exercise and failed to apply minimum sentencing criteria. The court rejected these claims, noting the second ground was unfounded because the appellate court reduced the penalty despite the reclassification, and the first ground was dismissed as a general misrepresentation of facts.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if it constitutes a general misrepresentation of facts or is manifestly unfounded, particularly when the appellate court reduces the penalty upon reclassifying the crime, thereby avoiding the reformatio in peius prohibition.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility general misrepresentation of facts reclassification of crime reformatio in peius prohibition minimum statutory penalty arbitrary reasons exercise extortion reclassification revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAIUTO CARMINE nato a SARNO il 04/07/1974 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Carmine Bonaiuto, con il primo motivo, deduce la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa e, con il secondo motivo, l'errata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, in quanto la Corte di appello, nel riqualificare il delitto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non avrebbe più determinato la pena attestandosi sul minimo edittale;

Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto le censure proposte, a tacere della loro aspecificità, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha rideterminato in misura inferiore a quanto statuito dalle sentenza di primo grado la pena per il delitto di cui al capo a), in quanto tale delitto è stata riqualificato da estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

Ritenuto, inoltre, che non viola il divieto di reformatio in peius, il giudice di appello che, riqualificato il reato, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il