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Ordinanza — n. 43965/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late nullity plea and improper interpretation of trial findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Ubbidiente inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground regarding omitted citation was rejected because the summons was properly notified to the declared domicile and defense counsel, while the second ground was barred as it sought to reinterpret trial evidence, which is prohibited in cassation. The court ruled that the nullity objection was raised too late and that cassation reviews only legal interpretation, not factual re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the nullity objection is raised after the appeal conclusions and if the request attempts to re-evaluate factual findings rather than legal interpretation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal late nullity plea cassation review limits factual re-evaluation ban proper service of summons notificazione mediante pubblicazione comunicazione degli elementi a carico inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. proc. pen.
Considerato che è il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il decreto di citazione in appello è stato ritualmente notificato all'imputato, prima presso il domicilio dichiarato nelle forme dell'art. 157 cod. proc. pen. e di seguito presso il difensore ai sensi dell'art.
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
e di seguito presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 157 cod. proc. pen
Considerato che è il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il decreto di citazione in appello è stato ritualmente notificato all'imputato, prima presso il domicilio dichiarato nelle forme dell'art. 157 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBBIDIENTE FABRIZIO nato a SALERNO il 12/05/1988 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Fabrizio Ubbidiente deduce l'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello presso la Casa circondariale, ove medio tempore era stato ristretto, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità;

Considerato che è il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il decreto di citazione in appello è stato ritualmente notificato all'imputato, prima presso il domicilio dichiarato nelle forme dell'art. 157 cod. proc. pen. e di seguito presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato, ad ogni modo, che l'eccezione di nullità è stata tardivamente proposta con il ricorso per cassazione (e non nelle conclusioni del giudizio di appello), in quanto la nullità relativa alla notifica del decreto di citazione in appello in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato è a regime intermedio (ex plurimis:

Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810); Considerato che il secondo motivo di ricorso è inammissibilmente volto a pervenire ad una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ott