Cassation court dismisses appeal as generic allegations fail to challenge factual findings of lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Briouk Salouk inadmissible due to the lack of specific legal grounds. The appellant argued for the application of generic mitigating circumstances and the recognition of recidivism, but the court found these censure to be non-specific and essentially a request to re-evaluate factual findings. The court ruled that it lacks the power to substitute its own assessment of evidence, reserving such evaluation exclusively for the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of factual findings or evidence, and appeals must be specific rather than generic requests for a different reading of the trial record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIOUK SALOUK nato il 17/06/1971 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Briouk Salouk, con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto le censure, a tacere della loro aspecificità, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ott