Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper scope of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Gaetano Emanuele and Vincenzo De Grosso inadmissible. The appellants argued for alternative fact interpretations and broader sentencing leniency, but the court found their complaints too general and outside the scope of the finality review. Consequently, the lower court's conviction based on the severity of drug offenses and lack of collaboration was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 133 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and limited to the scope of the finality review; general re-evaluation of facts or requests for broader application of sentencing guidelines are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAETANO EMANUELE nato a NAPOLI il 08/02/1996 DE GROSSO VINCENZO (CUI 06APFL1) nato a NAPOLI il 16/07/1999 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Emanuele Gaetano e Vincenzo De Grosso, con il primo motivo, deduce la mancata applicazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, con il secondo motivo, la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, e, con il terzo motivo, l'errata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto le censure, a tacere della loro aspecificità, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto, non consentita in sede di legittimità; Considerato che i motivi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto esulano dei limiti delibatori propri del giudizio di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado con motivazione congrua e non illogica, fondata sulla gravità dei fatti accertati, relativi a diverse tipologia di sostanze stupefacenti e commessi anche ricorrendo a un sofisticato sistema di videocamere di sorveglianza e ad un sistema di porte azionate a distanza, e ha escluso la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ritenute sussistenti in ragione della gravità delle condotte accertate e dell'assenza di un contributo collaborativo da parte degli imputati;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Li' ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il