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Ordinanza — n. 43962/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to sufficient appellate court reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to consider his confessional statements regarding generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate judge need not address every argument but must justify the discretionary denial based on relevant factors like social danger and lack of repentance, which were adequately explained.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; The appellate judge is not required to consider all arguments presented by the accused but must sufficiently justify the discretionary denial of generic mitigating circumstances by indicating the opposing reasons and circumstances deemed of preponderant weight.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate court reasoning discretionary power denial inadmissibility of appeal social danger assessment risarcimento alle vittime di reati recidiva nell'infrazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YAMANI RACHID nato il 14/07/1989 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; 17, OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Rachid El Yamani deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di giudizio abbreviato;

Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della pericolosità sociale del ricorrente, peraltro riconosciuto recidivo specifico e infraquinquennale, della sua indole violenta, dimostrata anche dalle gravi condotte di resistenza a pubblico ufficiale per le quali si procede, e dell'assenza di concreta resipiscenza o di condotte riparatorie in favore delle persone offese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottob