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Ordinanza — n. 43961/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and violation of recidiva rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43961/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for non-prosecution and maximum generic mitigation, but the court found the first ground insufficiently specific and the second legally unfounded. The decision relied on the statutory prohibition against prioritizing generic mitigation over specific recidiva and the requirement for explicit argumentation in appeals.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals are inadmissible for lack of specific grounds when critical arguments are not explicitly stated, and generic mitigation cannot prevail over specific recidiva.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds generic mitigation specific recidiva non-prosecution request motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO CLAUDIO nato a NAPOLI il 29/12/1963 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Claudio Bruno deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione relativa all'affermazione della propria responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

è stata formulata nella memoria depositata in data 16 gennaio 2024 e in termini aspecifici, in quanto non precisa i presupposti per l'applicabilità dell'istituto alla stregua delle risultanze processuali; Rilevato che secondo le Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01);

Rilevato che, con il secondo motivo, il difensore ha censurato il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e, dunque, con prevalenza sull'aggravante contestata; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta del difensore contrasta con il divieto, sancito dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen., di prevalenz4 delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, nel caso di specie riconosciuta già dalla sentenza di primo grado e non certo incongruamente confermata dalla Corte di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ott