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Ordinanza — n. 43958/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specificity and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Capocelli, Rondinella, and Giuliani inadmissible. The defense argued for contradictions in the lower court's reasoning regarding witness statements and the application of recidivism rules. The court rejected these claims because they merely rephrased issues already decided with proper legal justification in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and address legal errors; generic merit-based criticisms or reiteration of previously resolved points render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity merit-based arguments recidivism application Italian criminal procedure Court of Cassazione legal reasoning censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio (ex plurimis: Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
282136 - 01) e il secondo motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge, in quanto si risolve nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOCELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 24/06/1969 RONDINELLA LUCA nato a NAPOLI il 27/07/1994 GIULIANI ERRICO nato a NAPOLI il 06/08/1990 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Capocelli, deduce: con il primo motivo, la contraddittorietà della motivazione della condanna del ricorrente per il delitto di cui al capo B), in quanto la pronuncia assolutoria relativa ai capi A) e D) sarebbe fondata sulle medesime dichiarazioni accusatorie del coimputato Domenico Prioriello; con il secondo motivo l'illogicità della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva, fondata su precedenti penali risalenti; con il terzo motivo, la mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta esclusione della recidiva, al contenimento della pena base nel minimo edittale e alla determinazione in misura inferiore degli aumenti di pena per la continuazione;

Considerato che tali motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto si risolvono nella mera riproposizione di questioni già disattese con motivazione congrua e corretta giuridicamente dalla sentenza impugnata e, comunque, sollecitano una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, che il difensore di Luca Rondinella ed Errico Giuliani, deduce, con il primo motivo la nullità della sentenza per effetto dell'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari, che avrebbe giudicato delle dichiarazioni di Prioriello nel precedente procedimento penale n. 693/2018 R.G.N.R., con il secondo motivo, la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio;

Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio (ex plurimis: Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01) e il secondo motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge, in quanto si risolve nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944);

Rilevato che il terzo motivo proposto per Giuliani, relativo al vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva contestata o alla concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile per aspecificità e si risolve nella proposizione di mere censure di merito, che non dimostrano l'illogicità della motivazione della Corte di appello sul punto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C