Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and reiteration of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Andrea Antonio Radice inadmissible. The appellant argued for a different reading of sentencing criteria and treatment standards, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the arguments were either too specific or merely repeated previous rejections without new legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: Appeals must be specific and cannot reiterate arguments already rejected by the appellate court or propose alternative factual readings reserved for the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADICE ANDREA ANTONIO nato a MILANO il 21/07/1995 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Andrea Antonio Radice, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, primo e quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e, con il secondo motivo, l'errata applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen.; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto, a tacere della sua aspecificità, si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di censure relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio già disattese, con motivazione logica e congrua dalla Corte di appello nella sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 otto