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Ordinanza — n. 43956/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal of the appeal, resulting in costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Flavio Camarella inadmissible because his lawyer withdrew the appeal on October 18, 2024. The defense attorney formally renounced the appeal on behalf of the client using a special power of attorney. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant withdraws the appeal after it has been filed, resulting in a lack of interest.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest inadmissible appeal procedural costs special power of attorney Corte di Cassazione art. 360 c.p.p. omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARELLA FLAVIO nato a ROMA il 29/08/2003 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Flavio Camarella ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti in data 16/02/2024 dalla Corte di appello di Roma; Rilevato che, con dichiarazione depositata in data 18 ottobre 2024, l'avvocato Pietro Martino ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto nell'interesse di Camarella, avvalendosi della procura speciale rilasciata dall'imputato in suo favore;

Considerato che, dunque, il ricorso motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 202