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Ordinanza — n. 43955/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and vague grounds of appeal lacking legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alberto Finizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment based on generic allegations of vague reasoning without specific legal grounds. The court rejected the appeal because the arguments failed to meet the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic denunciations of vague reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds vague reasoning procedural costs legal basis second instance eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO ALBERTO nato a ROMA il 02/02/1973 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 67 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono del tutto generici, in quanto limitati a denunciare imprecisate carenze o vizi di motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/10/2