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Ordinanza — n. 43954/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for proposing an alternative factual reading of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Federico Mannato inadmissible. The appellant argued violations of procedural articles regarding his criminal liability, but the court found this argument merely proposed an alternative reading of the trial record. The court ruled that such alternative factual interpretations fall exclusively within the power of the lower appellate court, not the supreme court.

Regesto Legislator

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Art. 192 e 530 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or propose alternative readings of evidence, reserving such assessment solely to the court of first instance or appellate jurisdiction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility alternative factual reading Court of Cassazione powers violation of procedural articles factual assessment exclusive allegazione motivata difesa obbligatoria mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNATO FEDERICO nato a ROMA il 11/09/1982 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Federico Mannato deduce la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della propria penale responsabilità; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito;

Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2