Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to non-specific and repetitive grounds under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Pasquale and Francesco Buffa inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court found the arguments non-specific to the lower court's reasoning and merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the trial and appellate judges. Consequently, the appeals were rejected without substantive review of the criminal merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and new; those that are non-specific to the judgment's reasoning or merely reproduce previously examined grounds are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUFFA PASQUALE nato a NUORO il 24/12/1992 BUFFA FRANCESCO nato a NUORO il 28/07/1990 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n . 611 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi sono in parte aspecifici rispetto allla motivazione della sentenza impugnata e in parte meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto al primo motivo sull'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 i ricorrenti attaccano solo una delle ragioni della motivazione e non quella ritenuta comunque assorbente; quanto al secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo di Francesco Buffa, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, cfr. pag. 16 della sentenza impugnata e § VIII della sentenza di primo grado, quanto alla motivazione per il fratello Buffa Pasquale);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso