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Ordinanza — n. 43952/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for generic and non-specific grounds not permitted in admissibility review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43952/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Ragosta and Brocca inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The appellants argued against the lower court's sentencing and characterization of their roles, but the court found their arguments generic and merely repetitive of issues already properly addressed at the first instance. Consequently, the court ruled that such broad criticisms do not meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in cassation must be specific and grounded in legal errors; generic or repetitive arguments regarding facts or sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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cassation admissibility generic grounds repetitive arguments procedural costs first instance review scemata imputabilità insufficienza di prove permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGOSTA VINCENZO nato a NAPOLI il 11/08/1996 BROCCA EMILY nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 28/09/1996 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 64 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi sono generici e aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto al primo motivo, le attenuanti generiche risultavano già riconosciute e applicate sin dal primo grado; quanto al secondo e terzo motivo, la sentenza impugnata a pag. 4 ha definito "generiche" le contestazioni del Ragosta in punto di responsabilità, evidenziando per converso il solido quadro probatorio a suo carico, mentre per Brocca alle pagg. 5-6 ha puntualmente motivato sul coinvolgimento "attivo" della imputata nell'attività di spaccio, escludendo le contestazioni in cui tale ruolo attivo non risultava provato; in ordine al quarto motivo, per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per il coinvolgimento della Brocca nell'attività di spaccio. cfr. quanto sopra illustrato, e per la riduzione di pena per Ragosta, cfr. pag. 5);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammiSsibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci