Italian Supreme Court dismisses appeal on accomplice liability and failed substitution of penalty due to lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Angela Ioli inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The defense argued for accomplice liability and a different penalty substitution, but the court found these claims lacked new evidence since they merely reinterpreted existing trial records. Consequently, the court upheld the lower court's rejection of these arguments based on the established facts and the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In a trial for violation of law, alternative readings of existing trial findings that do not constitute new evidence are not permitted, and appeals based on such reinterpretations must be declared inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOLI ANGELA nato a ROMA il 06/04/1961 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Angela Ioli deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza complicità (e non già alla mera connivenza) della ricorrente, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, con il terzo motivo, la mancata sostituzione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità;
Rilevato che il difensore ha ribadito queste censure nella memoria depositata in data 15 ottobre 2024; Considerato che il primo motivo si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello ha non incongruamente negato l'applicazione delle causa di non punibilità f considerando il considerevole quantitativo di sostanza stupefacente codetenuto dalla ricorrente e ha formulato una prognosi negativa sul mancato rispetto delle prescrizioni della sanzione sostitutiva in ragione della personalità della ricorrente, per come emersa dalle condotte illecite accertate e dai suoi precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024 Il Co