Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as non-punishment grounds are not allowed in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were not permitted in final review proceedings. The appellant argued for a finding of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already correctly examined and rejected these defenses regarding the lack of minimum offensiveness and degree of culpability. Consequently, the court ruled that such substantive arguments cannot be raised at this stage, ordering the dismissal of the appeal and the payment of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The grounds for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code are not admissible in proceedings for final review when the lower court has already sufficiently examined and rejected the relevant defenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ALBERTO nato a GUIDONIA MONTECELIO il 16/05/1951 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 60 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono afferenti al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., benché la sentenza impugnata sia sorretta da corretta, sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 3 della motivazione, dove la Corte di appello evidenzia per escludere l'offensività minima del fattole modalità della condotta e il grado di colpevolezza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/