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Ordinanza — n. 43946/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof misrepresentation and general fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Simon Kiliku inadmissible for failing to allege specific misrepresentation of evidence. Kiliku argued that the lower court's sentencing relied on a distorted reading of trial records, but the court found this to be a general challenge to factual evaluation rather than a specific proof defect. Consequently, the court ruled that re-evaluating factual findings falls exclusively within the trial judge's domain and cannot constitute a ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 5 c.p.c.; The Court of Cassazione cannot substitute its own assessment of factual findings, and an appeal based on a general claim of distorted fact evaluation without specific proof misrepresentation is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility misrepresentation of evidence factual evaluation criminal procedure lower court powers specificity requirement lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KILIKU SIMON nato il 09/03/1987 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Simon Kiliku deduce il vizio della motivazione relativa all'affermazione della propria responsabilità penale «per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali»; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura, a tacere della sua aspecificità, si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;

Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobr