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Ordinanza — n. 43944/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because merits were already properly reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43944/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a special mitigating circumstance under Article 73, Paragraph 7 of D.P.R. n. 309/1990 and a reduction in the punitive treatment, but the lower court had already correctly excluded these based on misleading statements and insufficient defense arguments. Consequently, the court upheld the original judgment, ordered the dismissal of the appeal, and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are merely reproductions of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds merits already reviewed special mitigating circumstance procedural costs diritto di ottenere una decisione domanda di ricusazione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 73, comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERO EVAN nato a LATISANA il 17/08/1998 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 56 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto al primo motivo, relativo all'attenuante speciale ex art. 73, comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990, si vedano, in particolare, pagg. 3-4, ove correttamente la Corte di appello esclude il riconoscimento della suddetta circostanza, a fronte di dichiarazioni non solo generiche, ma anche fuorvianti in ordine al soggetto fornitore della sostanza stupefacente); - quanto al secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio (minimo della pena e bilanciamento delle circostanze), la sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (la difesa aveva soltanto chiesto nel terzo motivo di appello, la rideterminazione della pena riconoscendo l'attenuante speciale o quella di cui all'art. 62 n. 6 con prevalenza sulla recidiva - ovvero circostanze che la Corte di appello motivatamente ha escluso);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis