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Ordinanza — n. 43943/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are inadmissible for being merely repetitive of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Valentina Adzovic inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision, but the Court found her arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Rome. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked legal standing in the final instance because it offered no new substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the final instance are inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds final instance review procedural dismissal Italian Supreme Court procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC VALENTINA nato a SALERNO il 23/11/1988 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 55 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla infondatezza della tesi difensiva, ritenuta del tutto priva di riscontri e comunque irrazionale);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1