Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43942/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo De Angelis inadmissible because it challenged the factual evaluation of intercepted phone calls rather than a legal error. The appellant argued that the lower court misinterpreted isolated phrases from the recordings, but the court ruled this was merely an alternative reading of evidence. Consequently, the appeal was rejected as it exceeded the Supreme Court's power to review facts, leaving the lower court's assessment intact.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of factual evidence or reinterpret the context of intercepted communications; such challenges constitute an inadmissible attack on the general distortion of facts rather than a violation of legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual evaluation review telecommunications interception isolated phrases context lower court facts allegazioni fattuali non credibili allegazione motivata reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS PAOLO nato a ROMA il 17/04/1960 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Paolo De Angelis deduce il vizio della motivazione relativa all'affermazione della propria responsabilità penale in ordine ai «principi deduttivi utilizzati» dalla Corte di appello di Roma, nonché all'interpretazione del «contenuto delle intercettazioni telefoniche attraverso l'individuazione di singole frasi e/o proposizioni sganciate dalla complessiva azione o contesto in cui le stesse venivano profferite»;

Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ott