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Ordinanza — n. 43934/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because facts are not suitable for admissibility review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sharon Iannone inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court determined that the arguments raised were purely factual disputes regarding witness testimony rather than legal errors suitable for admissibility review. Consequently, the court held that the lower court's examination of the evidence did not exhibit manifest illogicality, rendering the appeal inadmissible under the law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise legal issues; purely factual disputes regarding witness testimony or evidence interpretation are inadmissible as they do not demonstrate manifest illogicality in the lower court's examination.

Parole chiave

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admissibility review purely factual dispute witness testimony manifest illogicality Court of Cassation procedural costs inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE SHARON nato a BUSTO ARSIZIO il 23/05/1992 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 46 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono di puro fatto, in diretto confronto con le prove delle quali si propone una diversa lettura, non emergendo dalla sentenza impugnata illogicità manifeste nell'esame della testimonianza dhifiuzzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/10/2