Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already rejected legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Rondanina Paolo, challenged a lower court's sentencing decision regarding probation and mitigating circumstances. The court ruled that the appellant's arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDANINA PAOLO nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 07/11/1972 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 45 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, per la messa alla prova, pag. 4 quanto all'incompatibilità del programma richiesto con lo stato di detenzione e all'adeguatezza del programma stesso che va condotta con riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.; pag. 5 sulla mancanza di condizioni per applicare pene sostitutive, in cui il giudizio prognostico di non adempimento delle prescrizioni non è stato basato sulla sola esistenza di precedenti penali) o aspecifici (in ordine all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in primis la Corte di appello ha ritenuto neppure effettuato il risarcimento del danno, aspetto sul quale il ricorso è silente);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31.